Esce finalmente l’ordinanza che, da domani, al rientro in zona arancione, garantirà la ripresa dell’attività venatoria in sicurezza. Un grazie sentito al Presidente Giani, all’Assessore Saccardi, al personale degli uffici tecnici legali e caccia e pesca, che hanno accolto le richieste avanzate da Arci Caccia e da tutta la Cabina di Regia, permettendo un ritorno alla quasi normalità, unici tra tutte le Regioni che ancora si trovano in zona arancione.
Questo l’estratto dell’ordinanza n°117 del 5 /12/2020 che riguarda l’attività venatoria:
… Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico e attività di pesca
11. E’ consentito svolgere le attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della lr 3/1994 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti delle Guardie venatorie volontarie e delle Guardie particolari giurate di cui all’art. 51 della l.r. 3/1994 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, che abbiano fatto richiesta di intervento ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/1994 e per i quali il Settore competente abbia emesso apposita autorizzazione, possono attivarsi sotto il coordinamento dell’agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ed approvati con le rispettive Delibere di Giunta;
c) i sistemi di cattura previsti dai vari piani di controllo ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/1994 possono essere affidati direttamente dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali vengono posizionati, con funzione di controllo e monitoraggio degli stessi. Nel caso di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia possono partecipare attivamente alle operazioni di cattura previste nei vari piani, secondo le disposizioni impartite dalle Polizie Provinciali e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all’ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020.
12. I capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all’art. 37 comma 6 ter della l.r. 3/1994 e delle DGR 41/2020 e DGR 1147 del 03.08.2020.
13. I capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020.
14. E’ consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per militare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
– nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
– nell’ATC di residenza venatoria;
– nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
– nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
– negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
15.L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
16. L’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale. Relativamente all’attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.
17. Con riferimento all’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria coordinata dalle Polizie provinciali e della Città Metropolitana di Firenze, sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti delle guardie di cui alla l.r. 3/1994 art. 51 comma 1 lett. f) e delle guardie ittiche volontarie di cui alla L.R. 7/2005 art. 20….
Ricordiamo che per uscire dal proprio Comune è necessario compilare l’autocertificazione: modello autocertificazione
Alleghiamo il testo integrale dell’ordinanza: Ordinanza_del_Presidente_n.117_del_05-12-2020 (1) (1)