La Regione ha approvato il prelievo dello storno per l’anno 2023. Una sola novità di rilievo, sparisce l’opzione del tesserino cartaceo, quindi lo storno potrà essere prelevato solo col tesserino elettronico Toscaccia.
Questo il deliberato:
1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (Sturnus vulgaris) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 17 dicembre 2023 compreso;
2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a. nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purchè in piena terra;
b. in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3. di stabilire in 20.000 il numero di capi di storno (Sturnus vulgaris) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2023 in attuazione del presente provvedimento;
4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (Sturnus vulgaris) e disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l’annotazione dei capi abbattuti;
5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (Sturnus vulgaris) esclusivamente ai cacciatori anagraficamente residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l’intero periodo (1 settembre – 17 dicembre 2023) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6. di non consentire l’uso di richiami della specie di riferimento;
7. di vietare la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) prelevati;
8. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
9. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
Alleghiamo la delibera in formato integrale: Delibera_n.644_del_12-06-2023