Sembra che sia giunto in dirittura di arrivo il percorso che, conformemente alla lr 3/94, prevederà il riinanellamento di tutti gli uccelli da richiamo per la caccia alla migratoria. Ricordiamo che, in base all’art 34 della lr 3/94, dovranno essere dotati di un anello inamovibile in aggiunta a quello applicato dall’allevatore che avrà validità fino al raggiungimento del decimo anno di vita del richiamo. Solo con quell’anello aggiuntivo potranno essere utilizzati per l’attività venatoria. Il portale gestionale che, sembrerebbe, sarà gestito dai CAV, dovrebbe essere pronto, così come dovrebbero essere stati acquistati gli anelli. Saremo più precisi nei comunicati successivi, ma tutto fa supporre che, per completare la procedura, occorrerà rivolgersi, al termine della prossima stagione venatoria, alle Associazioni Venatorie. Nella prossima stagione venatoria, invece, sembra che tutto rimarrà come in quella passata e varranno ancora le regole con cui si è cacciato finora.
Alleghiamo l’articolo delle legge regionale che disciplina i richiami vivi e questo nuovo modello gestionale:
Art. 34 Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti
1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.
3. E’ vietato l’uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato e registrati nel portale di cui al comma 3 bis.
3 bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto.
3 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell’anello, il nominativo del detentor e, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni dieci dalla data di primo inanellamento, i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al primo gennaio 2011.
3 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili.
3 quinquies. Nelle more dell’iscrizione al portale di cui al comma 3 ter, per la legittima detenzione e l’utilizzo venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso dei cacciatori.
4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numera ti, forniti dalla competente struttura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello
inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.
5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla compete nt e struttura della
Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all’inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.