Le polizie provinciali toscane hanno trovato una linea di intesa comune ed uniforme sull’applicare quanto riportato dai punti 6 e 7 del calendario venatorio, non essendo prevista attualmente una sanzione per quanto introdotto dal regolamento 1907/2006 alla voce 63. Pertanto, nell’attesa di una miglior definizione del quadro applicativo e sanzionatorio da parte degli enti preposti, sará perseguito e sanzionato l’utilizzo del munizionamento a pallini di piombo all’interno di laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune (no fiumi) come previsto dal punto 6 del calendario venatorio. Inoltre sarà perseguito e sanzionato solo l’utilizzo di munizionamento a piombo all’interno e nel raggio di 150m dalle zone umide ricadenti in ZSC E ZPS, come disciplinato al punto 7 del calendario.