Finalmente chiari i criteri di rilascio del porto d’armi per i richiedenti con precedenti penali
ANPAM, Assoarmieri e Conarmi emanano una nota chiarificatrice in merito alla recente circolare del Ministero dell’Interno sul tema
Roma, 5 ottobre 2017
Il 31 agosto u.s. l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale ha diramato la circolare prot. n. 557/PAS/U/012843/10100.A(1), dal titolo “Motivi ostativi al rilascio ed obbligo di revoca della licenza di porto d’armi ex art. 43 T.U.L.P.S. – Problematiche applicative”.
La determinazione puntuale dei requisiti che devono essere posseduti dai titolari di porto d’armi è di grande importanza, poiché la disponibilità di un’arma comporta la necessità di impedire eventuali abusi nel suo utilizzo. La circolare appare quindi opportuna e di rilievo.
Essa è sicuramente espressione di una disamina approfondita e puntuale, che tiene in considerazione le criticità che sono emerse nel corso degli anni in relazione alle cause che ostano al rilascio della licenza di porto d’armi e che ne comportano la revoca. Tuttavia, a causa dello specifico profilo tecnico adottato nella redazione, in alcune sue parti essa non appare di immediata lettura.
Per facilitarne quindi la comprensione da parte dei cittadini e l’applicazione da parte degli Uffici preposti riteniamo importante riassumerne di seguito i principali aspetti applicativi.
Ovviamente, l’atteggiamento dell’Amministrazione in merito alla valutazione dei precedenti dell’istante per la concessione della licenza di porto d’armi deve essere differente a seconda della natura del reato commesso e della circostanza della intervenuta riabilitazione.
In particolare, secondo quanto previsto dalla direttiva, dovrà essere sempre automaticamente rifiutato il rilascio a chi:
1. abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione (art. 11 TULPS);
2. abbia riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; a chi abbia riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi (art. 43 TULPS). In questi casi la licenza dovrà essere rifiutata anche a chi abbia ottenuto la riabilitazione;
3. sia stato oggetto di un provvedimento giurisdizionale di applicazione misure di prevenzione personale e non abbia ottenuto la riabilitazione (artt. 67 e 70 del D. Lgs. n. 159/2011).
Occorre tuttavia considerare che, in relazione ai reati di cui al primo comma dell’art. 43 TULPS (ovvero quelli indicati precedentemente al n. 2), non può essere rifiutata automaticamente la licenza di porto d’armi:
a) a chi abbia riportato una condanna diversa dalla reclusione, ma consistente in una pena pecuniaria, anche per conversione da parte del giudice;
b) a chi sia stato oggetto di sentenza di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Riteniamo poi importante sottolineare che, anche quando non vi sia l’obbligo di rifiutare automaticamente il rilascio – per esempio in caso di riabilitazione per reati di cui all’art. 11 TULPS; in relazione a reati di cui al primo comma dell’art. 43 TULPS che abbiano comportato una pena pecuniaria; in caso di riabilitazione a seguito di applicazione di misura di sicurezza personale – le Amministrazioni procedenti devono comunque giudicare se le circostanze relative siano indicative dell’assenza della buona condotta e della capacità di abusare delle armi, e potranno nel caso motivare in tal senso un eventuale diniego.
Vi è ancora un ultimo aspetto sul quale è necessario soffermarsi. Con riferimento alle licenze rilasciate in difformità rispetto alle indicazioni fornite dalla circolare, infatti, l’Autorità centrale raccomanda di valutarne la legittimità e di agire nel caso nell’esercizio dei poteri di autotutela secondo la legge sul procedimento amministrativo, esercitando per esempio l’annullamento d’ufficio nei casi in cui il rilascio sia avvenuto sulla base di un’autonoma determinazione dell’Autorità di P.S. e non provocata da esiti di giudizi contenziosi. Nella circolare viene altresì raccomandato agli uffici, quando agiranno in autotutela, di adottare decisioni nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento ingenerato nell’interessato in buona fede.