Archiviato un verbale elevato ad un cacciatore nel senese.
Soddisfazione dell’Arci Caccia che ha sostenuto il ricorso stilando gli scritti difensivi
Si è conclusa con l’archiviazione la vicenda di un cacciatore che, nel novembre scorso, si era visto elevare un verbale per non aver immediatamente segnato sul tesserino la selvaggina migratoria abbattuta.
I fatti sono avvenuti nel senese ed il cacciatore in questione, dopo aver abbatto alcuni turdidi (nello specifico 2 merli, 3 tordi sasselli e 2 tordi bottacci) è uscito dall’appostamento temporaneo in cui esercitava la caccia ha raccolto i capi prelevati e, al momento in cui stava prendendo in mano il tesserino venatorio per la segnatura, sono intervenuti due agenti di vigilanza che gli hanno contestato il fatto di non aver proceduto immediatamente alla annotazione sul tesserino dei capi abbattuti.
Il cacciatore si è rivolto quindi all’Arci Caccia che ha predisposto gli scritti difensivi che hanno poi portato all’archiviazione del verbale.
La normativa nazionale ha introdotto la novità della annotazione della fauna stanziale e migratoria dopo l’abbattimento modificando la Legge 157/92 che recita all’art. 12 comma 12 bis “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento”.
A tal proposito la Regione Toscana, con la Legge Regionale n. 37 del 28/07/2017 ha voluto meglio disciplinare tale normativa affermando nel preambolo della L.R. 37/2017 al punto 5 che “Al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni contenute nella l. 157/1992 in materia di tesserino venatorio, è opportuno introdurre nella l.r. 3/1994 la disposizione che prevede l’obbligo di annotare sul tesserino i capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti, specificando che ciò debba avvenire subito dopo l’abbattimento accertato ovvero nel momento in cui il cacciatore verifica personalmente l’effettivo abbattimento del capo e provvede al recupero dello stesso”. Pertanto la medesima legge all’art. 8 recita “Nel tesserino è annotata , subito dopo l’abbattimento accertato , la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta” (introducendo il comma 9 bis alla L.R. 3/94).
La norma è chiara anche se i due agenti in questione hanno comunque elevato il verbale di contestazione che poi, come detto, è stato archiviato con motivazioni che rafforzano la corretta interpretazione della legge di cui riportiamo uno stralcio:
“ Considerato che nella LR 3/94 è stata inserita la parola accertato dopo abbattimento per consentire l’annotazione certa delle specie abbattute. Certezza che non è possibile fino a che non si è raccolto il capo abbattuto ed esaminato da vicino per individuarlo senza dubbio, essendo infatti specie con minime differenze non riconoscibili a distanza;
Considerato quindi che nel caso di caccia da appostamento è necessario prima della annotazione raccogliere i capi abbattuti, esaminarli ed accertare la specie per poi annotarla con certezza;
Considerato altresì che annotando subito l’abbattimento senza esame ravvicinato si rischierebbe di annotare specie diverse, falsando i dati della fauna prelevata, con pregiudizio dell’interesse pubblico che invece la norma tutela;
Considerato infine che l’annotazione subito dopo ogni sparo andato a segno renderebbe di fatto impossibile la caccia che invece è ammessa dalla legge stessa e che quindi l’interpretazione in questo senso sarebbe contro la stessa LR 3/94.”
Una archiviazione che ha lasciato soddisfatta l’Arci Caccia come ha dichiarato il Coordinatore Regionale, Giancarlo Zaraffi che intende ringraziare pubblicamente i collaboratori tecnici dell’associazione che hanno contribuito ad un importante chiarimento su una pratica venatoria diffusa in tutta la Toscana, smentendo interpretazioni distorte sulla difesa dei cacciatori in un silenzio colpevole da parte delle altre associazioni venatorie si specialistiche che unitarie.
Firenze, 7 maggio 2018