La Regione Toscana con DGR 223 del 27-5-24 ha approvato il PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE E VOCATE -ANNATA VENATORIA 2024/2025
DELIBERA
1) di approvare il Piano di prelievo per del Cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2024 – maggio 2025 di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Piano rappresenta per ogni Unità di gestione in esso inclusa, il piano minimo di prelievo ed è impostato, in funzione delle indicazioni previste nella DGR 1519/2023, su una proporzione sessi/classi che deve essererispettata da parte dei titolari di ciascuna UdG;
2) di stabilire i seguenti tempi di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate:
Prelievo venatorio selettivo: tutto l’arco annuale (con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
Prelievo venatorio in girata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
Prelievo venatorio in forma singola: 1° ottobre-31 dicembre nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
3) di approvare il Piano di prelievo del Cinghiale nelle aree vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2024 – maggio 2025 di cui all’allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Piano rappresenta per ogni Unità di gestione in esso inclusa il piano minimo di prelievo ed è impostato, in funzione delle indicazioni previste nella DGR 1519/2023, su una proporzione sessi/classi che deve essere rispettata da parte dei titolari di ciascuna UdG;
4) di stabilire i seguenti tempi di prelievo per il cinghiale nelle aree vocate:
Prelievo venatorio selettivo: tutto l’arco annuale (con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
Prelievo venatorio in girata (per AFV e AAV): 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
5) di disporre che per l’attuazione dei piani di prelievo selettivo per il cinghiale approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve, nel periodo compreso tra un’ora prima del sorgere del sole e un’ora dopo il tramonto. Per le altre tecniche l’orario di termine coincide con il tramonto del sole;
6) di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all’art. 6 della l.r. 20/2002, nonché di contrassegni e schede di prelievo;
7) di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;
8) di stabilire che l’attuazione dei piani, avvenga con le modalità previste all’art. 28 bis della sopra citata l.r. 3/94, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età, comunque incentivando l’attuazione dei prelievi su femmine e piccoli, nel rispetto della struttura di prelievo prevista dagli allegati A e B al presente atto;
9) di stabilire per le aree non vocate di cui all’allegato A, che:
– il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV);
– gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l’accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;
– sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:
a) i cacciatori iscritti all’ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;
b) i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all’ATC.
– i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie, per le porzioni incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agrituristico venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
– ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all’interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall’azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
– l’approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l’esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;
– il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;
10) di stabilire per le aree vocate di cui all’allegato B, che:
– il prelievo nelle aree vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione conservativa gestiti dagli ATC;
– che il prelievo nelle ZRV avvenga con le modalità e tempi previsti per le aree non vocate, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 18.12.2023;
– gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate.
In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l’accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;
– sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione conservativa i cacciatori iscritti all’ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale che, ai sensi di quanto previsto all’art. 74 comma 1 del DPGR 36/R/2022, siano iscritti alle squadre del distretto;
– i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie, per le porzioni incluse in area vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi ai sensi del’art. 70 comma 6 del DPGR 36/R/2022 alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agrituristico venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
– ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all’interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall’azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
– l’ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l’esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;
11) di stabilire che:
– l’approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l’esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;
– il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;
12) di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche ai piani di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all’approvazione del presente piano.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Alleghiamo il testo della Delibera: