La Regione Toscana con le Delibere di Giunta Regionale 703-704 e 706 ha approvato il prelievo in deroga di Piccione, Storno e Tortora dal Collare per la stagione Venatoria 2024/25.
Questo il deliberato:
PICCIONE
1 di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie piccione (Columba livia forma domestica) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 30 gennaio 2025 compreso;
2 di stabilire che il prelievo in deroga della specie piccione (Columba livia forma domestica) deve essere effettuato esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (elenco solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino, mais, grano nonché altre essenze da granella o raccolta del seme), nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;
3 di stabilire in 20.000 il numero di capi di piccione (Columba livia forma domestica) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2024/25 in attuazione del presente provvedimento;
4 di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie piccione (Columba livia forma domestica) e disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l’annotazione dei capi abbattuti;
5 di consentire il prelievo da appostamento del piccione (Columba livia forma domestica) esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e duecento capi complessivi stagionali per cacciatore per l’intero periodo (1 settembre 2024 – 30 gennaio 2025) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6 di consentire :
- nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia l’utilizzo di zimbelli e/o stampi (comunque non vivi) ad eccezione di quelli della specie storno;
- dalla terza domenica di settembre per il prelievo dello storno l’utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno.
7 di vietare la vendita dei capi prelevati di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
8 di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
9 di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10 di dare atto che la vigilanza sull’applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994;
11 di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 bis della legge 157/1992;
12 che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R. 3/1994;
13 di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95% del numero dei capi prelevabili. L’eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore “Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne” della Regione Toscana e sulla App Toscaccia o su sistemi ad essa COLLEGATI;
TORTORA DAL COLLARE
1 di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 30 gennaio 2025 compreso;
2 di stabilire che il prelievo in deroga della specie Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) deve essere effettuato esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (elenco solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino, mais, grano nonché altre essenze da granella o raccolta del seme), nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;
3 di stabilire in 10.000 il numero di capi di Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2024/25 in attuazione del presente provvedimento;
4 di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) e disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l’annotazione dei capi abbattuti;
5 di consentire il prelievo da appostamento della Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di dieci capi giornalieri e cinquanta capi complessivi stagionali per cacciatore per l’intero periodo (1 settembre 2024 – 30 gennaio 2025) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6 di consentire :
- nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia l’utilizzo di zimbelli e/o stampi (comunque non vivi) ad eccezione di quelli della specie storno;
- dalla terza domenica di settembre per il prelievo dello storno l’utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno.
7 di vietare la vendita dei capi prelevati;
8 di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
9 di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
10 di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
11 di dare atto che la vigilanza sull’applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all’articolo 51 della r. 3/94;
12 di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 bis della legge 157/1992;
13 che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 q) L.R. 3/94;
14 di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95% del numero dei capi prelevabili. L’eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore competente della Regione Toscana e sulla App Toscaccia o su sistemi ad essa collegati;
STORNO
1 di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (Sturnus vulgaris) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 15 dicembre 2024 compreso;
2 di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) deve essere effettuato con le seguenti modalità:
- nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purchè in piena terra;
- in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3 di stabilire in 20.000 il numero di capi di storno (Sturnus vulgaris) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2024 in attuazione del presente provvedimento;
4 di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno ( Sturnus vulgaris) e disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l’annotazione dei capi abbattuti;
5 di consentire il prelievo da appostamento dello storno (Sturnus vulgaris) esclusivamente ai cacciatori anagraficamente residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l’intero periodo (1 settembre – 15 dicembre 2024) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6 di consentire :
- nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia l’utilizzo di zimbelli e/o stampi (comunque non vivi) ad eccezione di quelli della specie storno;
- dalla terza domenica di settembre per il prelievo dello storno l’utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno.di vietare la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) prelevati;
7 di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
8 di stabilire che per la caccia in deroga alla specie storno può essere utilizzato anche il tesserino venatorio regionale cartaceo;
9 di stabilire che la registrazione sul tesserino venatorio cartaceo dei capi di storno abbattuti in deroga sia comunicata dai singoli cacciatori o dalle loro associazioni alla Regione Toscana con cadenza una volta ogni due settimane compilando l’apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne, secondo il seguente calendario, entro e non oltre le ore 20 di ciascuna data indicata:
- martedì 24 settembre 2024
- martedì 8 ottobre 2024
- martedì 22 ottobre 2024
- martedì 5 novembre 2024
- martedì 19 novembre 2024
- martedì 3 dicembre 2024
- martedì 17 dicembre 2024 (per determinare il numero totale e finale dei capi abbattuti);
10 di stabilire che nei casi in cui la comunicazione è effettuata dalle associazioni venatorie queste devono garantire l’identificazione dei cacciatori per i quali comunicano i dati;
11 di stabilire che, nel rispetto del principio di precauzione, al raggiungimento dei 10.000 capi la comunicazione debba avvenire settimanalmente entro e non oltre le ore 20 di ciascun martedì, compilando l’apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque Il raggiungimento di tale quota e il cambio di frequenza delle comunicazioni (da una volta ogni due settimane a una volta a settimana) saranno segnalate nella pagina web del suddetto settore ;
12 di stabilire che, nel rispetto del principio di precauzione, tenuto conto dell’eventualità di ritardi o di errori nella trasmissione dei dati da parte dei cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, al raggiungimento di 15.000 capi abbattuti sia sospeso il prelievo per i cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, rimanendo attivi solo quelli che utilizzano la app tesserino venatorio TosCaccia. Il raggiungimento dei 15.000 capi e l’eventuale sospensione del prelievo saranno segnalati nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne della Regione Toscana;
13 di precisare che gli adempimenti di cui sopra non sono dovuti dai cacciatori che utilizzano la app tesserino venatorio TosCaccia, in quanto in questo caso la registrazione avviene in automatico sul portale regionale;
14 di dare mandato ai competenti uffici della Regione Toscana di sommare al numero di capi abbattuti comunicati, quelli registrati dai cacciatori mediante il tesserino venatorio digitale, di cui le Associazioni si impegnano ad incentivare l’uso;
14 di dare atto che l’apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne e l’utilizzo della app tesserino venatorio TosCaccia sono le modalità di comunicazione dei capi abbattuti;
15di stabilire che i controlli sulla corrispondenza fra capi trasmessi alla Regione Toscana e capi registrati sul tesserino venatorio cartaceo, nonché sul rispetto dei tempi di comunicazione indicati nel presente provvedimento, possono avvenire anche confrontando i dati comunicati dai cacciatori con la segnatura e la lettura dei tesserini cartacei a fine stagione venatoria;
16 di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
17 di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
18 di dare atto che la vigilanza sull’applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994;
19 di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 bis della legge 157/1992;
20 che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R. 3/1994;
21 di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione, tenuto conto dell’eventualità di ritardi o di errori nella trasmissione dei dati attraverso il tesserino venatorio digitale, al raggiungimento di 19.500 capi abbattuti, provveda alla sospensione del prelievo. L’eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore “Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne” della Regione Toscana e sulla App Toscaccia o su sistemi ad essa collegati;
Alleghiamo le delibere in formato PDF: