La Corte Costituzionale, nella giornata di ieri, ha reso nota la sentenza con cui ha risposto al quesito del TAR della Toscana che, esaminando il ricorso sull’Art. 37 della lr 3/94 di alcune associazioni animaliste, ha sollevato dubbi sulla costituzionalità di alcuni commi del suddetto Art 37, quello che regola gli interventi di controllo della fauna selvatica. Le Associazioni Animaliste ricorrenti hanno contestato alla Regione, in particolare, la mancanza di attuazione dei cosiddetti meccanismi ecologici di mitigazione dei danni, il coinvolgimento dei cacciatori abilitati ai sensi dell’art 37 e delle guardie giurate nei contenimenti, l’equiparazione degli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale e dei selettori ai cacciatori abilitati ai sensi dell’Art 37 e dulcis in fundo l’inserimento tra gli strumenti di contenimento della braccata. La Corte Costituzionale ha rigettato le istanze del TAR e degli animal-ambientalisti, per quanto riguarda la partecipazione al controllo di cacciatori e guardie giurate, mentre ha cassato l’equiparazione dei cinghialai e dei selettori agli abilitati ai corsi ai sensi dell’Art 37, senza entrare nel merito della verifica del funzionamento dei metodi di perevenzione ecologici e dell’uso della braccata nel contenimento.
Quindi, tradotto in parole povere, la sentenza da luogo a 3 risultati:
- Una positiva affermazione del principio che i cacciatori quando adeguatamente formati, come avviene con il corso ai sensi dell’art 37, possono partecipare alle operazioni di controllo della fauna selvatica così come le guardie giurate. Questo malgrado non siano ricompresi tra i soggetti a cui compete il controllo ai sensi della legge 157/92. Quindi una sentenza che ci metterà al riparo da ulteriori ricorsi.
- Che i selettori e i cinghialai non avranno più l’art 37 in automatico, ma per partecipare agli interventi di controllo dovranno essere in possesso dell’attestato di abilitazione.
- Che occorrerà aspettare il pronunciamento del TAR per sapere se potranno continuare le braccate di contenimento e se la Regione ha operato al meglio nella definizione e nell’applicazione dei metodi ecologici propedeutici al contenimento vero e proprio.
Alleghiamo la sentenza della Corte Costituzionale: 1133179464