Lunedì 19 giugno la Regione ha deliberato la caccia in deroga di piccione e tortora dal collare e il piano di controllo in art 37 della minilepre. Per il prelievo in deroga sarà obbligatorio l’uso del tesserino elettronico e il carniere massimo sarà di 20 capi giornalieri e 200 totali per il piccione e di 10 capi giornalieri, 50 totali per la tortora dal collare. Di seguito i tre deliberati:
DELIBERA PICCIONE
1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie piccione (Columba livia forma domestica) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024 compreso;
2. di stabilire che il prelievo in deroga della specie piccione (Columba livia forma domestica) deve essere effettuato esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (quali ad esempio girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino), nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;
3. di stabilire in 20.000 il numero di capi di piccione (Columba livia forma domestica) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2023/24 in attuazione del presente provvedimento;
4. di consentire il prelievo da appostamento del piccione (Columba livia forma domestica) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e duecento capi complessivi stagionali per cacciatore per l’intero periodo (2 settembre 2023 – 31 gennaio 2024) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
5. di consentire l’uso di richiami vivi di piccione esclusivamente durante il periodo di cacciabilità del colombaccio. Nel caso venga autorizzata la pre-apertura potranno essere utilizzati esclusivamente stampi di piccione
6. di vietare la vendita dei capi prelevati;
7. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
8. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
9. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10. di dare atto che la vigilanza sull’applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/94.
11. di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 bis della legge 157/1992.
12. che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R. 3/94
13. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95% del numero dei capi prelevabili. L’eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana e sulla App Toscaccia;
DELIBERA TORTORA DAL COLLARE
1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di
prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024 compreso;
2. di stabilire che il prelievo in deroga della specie Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) deve essere effettuato esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (quali ad esempio girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino), nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;
3. di stabilire in 10.000 il numero di capi di Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2023/24 in attuazione del presente provvedimento;
4. di consentire il prelievo da appostamento della Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana rispettivamente per un massimo di dieci capi giornalieri e cinquanta capi complessivi stagionali per cacciatore per l’intero periodo (2 settembre 2023 – 31 gennaio 2024) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
5. di consentire l’uso di richiami vivi di piccione esclusivamente durante il periodo di cacciabilità del colombaccio. Nel caso venga autorizzata la pre-apertura potranno essere utilizzati esclusivamente stampi di tortora dal collare
6. di vietare la vendita dei capi prelevati;
7. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
8. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
9. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10. di dare atto che la vigilanza sull’applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/94.
11. di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 bis della legge 157/1992.
12. che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R. 3/94
13. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95% del numero dei capi prelevabili. L’eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana e sulla App Toscaccia;
DELIBERA MINILEPRE
1. di approvare il documento “Prosecuzione Piano di controllo per la specie minilepre (Sylvilagus floridanus) 2023 – 2027” per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole nonché per la riduzione della competizione interspecifica con la lepre, di cui all’allegato A, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare che il Piano di cui al presente atto abbia validità sino al 31 dicembre 2027;
3. di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 della legge 157/1992 e all’art. 37 L.R. 3/94
4. di dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con propri atti permetta la continuità delle azioni di prevenzione e prelievo per le autorizzazioni in essere alla data del 31.12.2022.
Alleghiamo le delibere complete: