Vi proponiamo il brano del BURT della Regione Toscana che modifica l’art 51 togliendo la parola “convenzionate” dalla descrizione dei soggetti a cui vengono afidati compiti di vigilanza sul territorio a caccia programmata. Può ricominciare, quindi, l’attività di vigilanza anche in mancanza di una convenzione con gli Ambiti Territoriali di Caccia.
LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2021, n. 4
Disposizioni in materia di vigilanza venatoria.
Modifiche alla l.r. 3/1994.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) ed n), dello Statuto;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Considerato quanto segue:
1. La vigilanza venatoria è affi data dall’articolo 27 della l. 157/1992 ad una serie di soggetti, tra i quali sono comprese “le guardie volontarie delle associazioni ve natorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifi ca di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”;
2. A livello regionale la vigilanza volontaria è disciplinata dall’articolo 51 della l.r. 3/1994, in con formità alla l. 157/1992; in esso, con una recente novella normativa è stato inserito, per mero errore materiale, il termine “convenzionate” dopo le parole: “guardie venatorie volontarie”;
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di istruttoria della legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifi che alla l.r. 3/1994), ha osservato il contrasto della modifi ca introdotta all’articolo 51, comma 1, lettera f), con quanto disposto dall’articolo 27 della l. 157/1992, ritenendo che la stipula di convenzioni non
possa rappresentare un elemento vincolante e limitante circa la possibilità di esercitare il servizio di vigilanza venatoria;
4. Verifi cato l’errore materiale e al fi ne di superare la possibile illegittimità costituzionale segnalata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si rende necessario intervenire nuovamente in materia di vigilanza volontaria e modifi care l’articolo 51, comma 1, lettera f), della l.r. 3/1994 per eliminare la parola “convenzionate”;
Approva la presente legge:
Art. 1
Vigilanza venatoria.
Modifi che all’articolo 51 della l.r. 3/1994
1. Alla let tera f) del comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), la parola: “convenzionate” è soppressa.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Alleghiamo il BURT della Regione Toscana: modifica 3 94 PARTE I n. 6 del 05.02.2021