Arci Caccia Pistoia, sollecitata dai propri soci, contrariati dall’esclusione dall’Area Contigua di buona parte dei praticanti l’attività venatoria per le prime due ore della giornata venatoria, ha promosso una raccolta di firme chiedendo la modifica del Regolamento delle Aree Protette del Padule di Fucecchio. Il provvedimento, infatti, penalizza i praticanti la caccia vagante, una delle più diffuse e tradizionali, appannaggio, tra l’altro, di chi non ha le possibilità economiche necessarie ad allestire un costoso appostamento fisso. E per questo, a nome di questi cacciatori, chiede un incontro agli Assessori competenti Monni e Saccardi per poter discutere delle possibili soluzioni che riportino equità nella possibilità di accesso all’area umida da parte di tutti i cacciatori.
Alleghiamo il testo della Petizione:
L’Approvazione del nuovo Regolamento del sistema delle Riserve Naturali Regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ha creato una disparità di trattamento tra i cacciatori titolari di appostamento fisso e chi esercita la caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo, a cui vengono impedite le tradizionali forme di caccia alla selvaggina migratoria tra cui, ad esempio, l’aspetto agli acquatici. Pur riconoscendo i diritti di chi, i titolari di appostamento fisso, con sacrifici economici, mantiene e cura l’ambiente del Padule di Fucecchio a beneficio dell’intera collettività, e delle esigenze di conservazione per cui occorre diminuire la pressione venatoria sull’Area Contigua, chiediamo alla Regione che il Regolamento venga modificato. A nostro avviso deve essere nuovamente consentito l’esercizio dell’attività venatoria a partire dall’orario previsto sul resto del territorio regionale, trovando altre metodologie che consentano una riduzione della pressione venatoria e il rispetto degli appostamenti fissi. Pertanto, i sottoscritti chiedono alla Regione Toscana l’abrogazione di questo passo dell’art 15 comma 2 lettera b) dell’Allegato B della Deliberazione 30 luglio 2020, n. 53 del Consiglio Regionale: “l’esercizio venatorio vagante è consentito da due ore dopo l’orario stabilito dal calendario venatorio e termina nell’orario previsto dal calendario venatorio regionale;”