Il Commissario Straordinario per la PSA Giovanni Filippini ha emanato una nuova ordinanza per il contrasto della Diffusione del Virus della Peste Suina Africana. Queste le principali disposizioni riguardo all’attività venatoria:
………Art. 3
(Depopolamento dei cinghiali selvatici nella Zona CEV)
1. Laddove è stato attuato il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali ovvero la costruzione di ulteriori barriere fisiche è individuata, a ridosso delle anzidette barriere, in funzione dell’analisi del rischio, una Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili fino ad un massimo di 10 km per lato (internamente ed esternamente) in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una “zona bianca”, in combinazione con altre misure, al fine di arrestare la diffusione della PSA.
2. Nella Zona CEV è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. L’attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.
3. Nella Zona CEV il Commissario straordinario alla PSA, sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il GOE, autorizza il depopolamento dei cinghiali selvatici definendone metodi e personale coinvolto anche in deroga al comma 2.
4. L’attività di depopolamento di cui al comma 3 è coordinata dalla struttura commissariale per il tramite dei GOT e può essere svolta da ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L. 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico, nonché altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. L’attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con le trappole e il metodo alla “cerca” con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso – non dall’interno dell’abitacolo – purché fermo e tale da consentire all’operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L’Autorità competente locale (di seguito ACL) assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’allegato 1.
5. L’elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV verrà reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.
Art. 4
(Depopolamento dei cinghiali selvatici)
1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale) verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità
dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. I capi abbattuti in attività venatoria, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 della a presente ordinanza, possono essere destinati all’autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalla norma. Sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, la girata con 1 cane e un massimo di 6 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale.
3. Le attività di controllo faunistico di cui ai commi 1 e 2 sono coordinate dalla struttura commissariale per il tramite dei GOT e sono svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Tutto il personale che svolge attività di controllo faunistico in zone soggette a restrizione e zona CEV o attività venatoria verso la specie cinghiale in zona I, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall’ACL. Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV e nelle zone indenni. L’attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con il metodo alla “cerca” con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso – non dall’interno dell’abitacolo – purché fermo e tale da consentire all’operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L’ACL assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’allegato 1.
4. I capi abbattuti in attività di controllo faunistico nelle zone soggette a restrizione potranno essere lasciati nella disponibilità dei singoli operatori abilitati al controllo faunistico fino a 8 capi complessivi per anno solare. Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi dovranno risultare negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e gestiti secondo quanto riportato nell’Allegato 1.
5. L’allestimento di dispositivi di cattura e la loro gestione deve avvenire secondo le indicazioni tecniche della struttura commissariale per il tramite dei GOT sentito il GOE. Le procedure per la cattura e l’abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti.
6. L’attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone soggette a restrizione deve essere svolta anche nelle aree protette di ogni tipo, nelle aziende faunistiche venatorie e istituti privati ai fini dell’eradicazione della PSA. Gli interventi di depopolamento nei parchi naturali e nelle riserve naturali, nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991 e nelle aree protette regionali, possono essere svolti anche dai soggetti di cui al precedente comma 3, coordinati dalla struttura commissariale in accordo con l’Ente gestore. Ove l’Ente gestore, anche dell’area naturale protetta regionale o nazionale, sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale selvatico, la struttura commissariale per il tramite dei GOT provvede all’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale.
7. L’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale ad opera della struttura commissariale può essere attuata anche nei confronti degli istituti faunistici privati (AFV e AATV) inadempienti;
8. È vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, incluse la Zona CEV, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone.
9. In deroga al punto 8, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti durante le attività di
depopolamento, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
10. È vietata la movimentazione dei capi catturati nelle zone soggette a restrizione se non finalizzata all’abbattimento o macellazione immediata all’interno delle zone stesse.
11. Ai fini della riduzione della popolazione di cinghiali selvatici nei territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV le regioni e province autonome attraverso i Piani regionali interventi urgenti” (PRIU) attuano il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 e s.m.i. i cui target numerici saranno rimodulati annualmente a seguito dell’analisi degli anni precedenti.
Art. 5
(Sorveglianza sui cinghiali selvatici)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle Autorità competenti locali (ACL) e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’autorità competente stessa.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità semplificate per facilitare l’adempimento dell’obbligo di segnalazione di cui al comma 1 e assicurano, sul proprio territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano.
3. Fermo restando quanto indicato nei commi 1 e 2, nelle zone soggette a restrizione le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con il coordinamento della struttura commissariale effettuano la ricerca rinforzata delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle Zone CEV in particolare dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2024 e le indicazioni tecniche delle struttura commissariale, sentito il GOE.
4. La ricerca rinforzata di cui al comma 3 deve essere svolta in modo mirato, prediligendo i corridoi ecologici, le aree ad alta densità di cinghiali, i corsi d’acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato, delle forze armate, e coinvolgendo le associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione.
5. Ogni singolo cinghiale morto o moribondo, catturato e abbattuto nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV, deve essere testato per PSA. Le carcasse degli animali morti o moribondi devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) 2009/1069, mentre i capi catturati e abbattuti devono essere gestiti secondo la presente ordinanza nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza di cui all’allegato 1. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell’ACL, è consentito l’interramento in loco dei capi ritrovati morti.
6. In caso di segnalazione di cinghiale malato o moribondo i Centri di recupero animali selvatici (CRAS) devono contattare immediatamente l’ACL ai fini dell’abbattimento, dell’esecuzione dei test diagnostici e dello smaltimento delle carcasse ai sensi del regolamento (CE) 2009/1069;…….
…..ALLEGATO 1
LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI SELVATICI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA E NELLA ZONA CEV.
Premessa
L’obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all’interno delle zone soggette a restrizione e nelle zone CEV è quello di contribuire alla riduzione della popolazione. In queste zone l’attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra le diverse tipologie di zone.
Ogni Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell’attività di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone, deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l’obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale in tali zone sono vincolate all’approvazione, da parte dell’ACL, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente allegato. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto Faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell’attività di prelievo, trasmesso all’ACL per approvazione e deve contenere l’elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte. Anche il personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell’elenco di cui sopra.
Formazione
Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l’individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall’ACL in collaborazione con l’Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree.
Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata
È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l’area disinfettata utilizzando presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale Operativo per le Pesti Suine nei suini detenuti pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all’interno della stessa zona in cui l’animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di raccolta carcasse, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l’utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.
Campionamento
Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali selvatici abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato su incarico e supervisione dell’ACL, e inviato all’IZS competente del territorio, per il tramite dell’ACL, per ottemperare ai flussi informativi preposti.
Gestione delle carcasse
Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali selvatici abbattuti fino all’esito negativo del test per PSA. Nessuna parte dei cinghiali selvatici può lasciare la struttura prima di aver acquisito l’esito negativo dei test di laboratorio. Immediatamente dopo l’abbattimento e prima delle operazioni di eviscerazione il cinghiale deve essere identificato individualmente, una volta campionato ed eviscerato deve essere stoccato all’interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all’interno della struttura in attesa del risultato dell’esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell’acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In caso di esito positivo anche di una sola carcassa tutto il lotto deve essere distrutto. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.
Abbigliamento e attrezzature
Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:
– indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili.
– utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati.
– riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento.
– utilizzare esclusivamente presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale Operativo per le Pesti Suine nei suini detenuti pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature
In ogni istituto Faunistico o altro soggetto pubblico o privato interessato deve individuare almeno una struttura dedicata per ricevere le carcasse di cinghiali selvatici abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall’Autorità Competente Locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:
– disinfettanti per ambienti e attrezzature.
– acqua corrente ed elettricità.
– cella frigo/frigorifero o congelatore.
– pavimenti e pareti lavabili.
– un’area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento.
– barriere per evitare l’ingresso di animali nei locali.
– un’area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario.
– contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento.
– barriere di disinfezione all’ingresso (vaschette riempite di disinfettante).
Corretto smaltimento dei visceri
I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati, con le modalità previste dal regolamento (CE) 1069/2009, a impianti di smaltimento.
Procedure per lo smaltimento dei cinghiali selvatici positivi alla PSA e relativi visceri.
In caso di esito positivo per PSA l’utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti ed i relativi visceri vengono avviate allo smaltimento a cura dell’ACL.
Pulizia e disinfezione della struttura
Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell’Autorità Competente Locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata secondo modalità e tempistiche riportate dalla ditta produttrice. I prodotti da impiegare sono presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale Operativo per le Pesti Suine nei suini detenuti…….
Alleghiamo la nuova ordinanza del Commissario sulla PSA: ORDINANZA_N.5_2024