Nella Giornata di oggi è stato pubblicato sul Burt il testo della DELIBERA 903 del 29-7-24 con cui la Regione ha approvato il Calendario Venatorio 2024/25.
Questo il testo del deliberato
1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi di seguito indicati:
1.1) dal 15 settembre al 30 dicembre 2024 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristico-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2025, in presenza di specifici piani di prelievo;
1.2) dal 15 settembre al 30 novembre 2024 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell’Allegato B al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2024 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 in presenza di specifici piani di prelievo;
1.3) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024 la caccia è consentita alla specie allodola;
1.4) dal 15 settembre al 8 dicembre 2024 la caccia è consentita alla specie lepre comune;
1.5) dal 15 settembre al 31 ottobre 2024 la caccia è consentita alle specie combattente e quaglia; per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito sino al 31 dicembre 2024 ;
1.6) dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell’ art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2025 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;
1.7) dal 2 novembre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita alla specie moretta;
1.8) dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, moriglione, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago (minilepre). Per il silvilago non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;
1.9) la caccia alla volpe a partire dal 9 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell’istituto;
1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2025 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l’uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.5) e nelle Aziende Faunistico Venatorie;
1.11) la caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza è consentita all’interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono.
2) di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:
2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 nel rispetto dell’arco temporale di quattro mesi consecutivi previsto dall’art.18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992. Nel mese di ottobre 2024 sarà cura degli ATC, in collaborazione con i distretti di gestione, attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata, al fine di garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia;
2.2) nelle aree vocate di cui all’art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;
2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate e vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994, è consentito per tutto l’anno nei tempi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 623 del 27/05/2024 e successive integrazioni.
Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a 100 metri di distanza dal confine dell’area vocata.
Per quanto riguarda l’art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis del DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024, si ritiene opportuno che le attività relative alla caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l’ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185″, debbano essere attuate a partire dalla terza domenica di agosto (18.08.2024). Ciò per dare modo ai titolari delle Unità di gestione, con particolare riferimento agli ATC, di riorganizzare i sistemi di teleprenotazione e di modificare i propri disciplinari, con l’eccezione del territorio del Comprensorio “Massa 13”, dove tali attività sono immediatamente eseguibili;
2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025, a tutti i cacciatori iscritti all’ATC. Nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie, poste sia in area non vocata che vocata, nei territori fuori dai recinti, l’attività in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025;
2.5) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area non vocata è consentita in selezione, in forma singola e in girata. E’ consentita inoltre all’interno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. Nei recinti posti all’interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita attività venatoria per la forma singola, la girata e la braccata all’interno del periodo dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025; può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;
2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola e in girata. E’ consentita inoltre in braccata 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. Nei recinti posti all’interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita l’attività venatoria per la forma singola, la girata e la braccata all’interno del periodo dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025; può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;
2.7) ai sensi di quanto previsto all’art. 74, comma 4 del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate, nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto nei limiti quantitativi stabiliti nel piano annuale di prelievo relativo al distretto, approvati dalla Giunta regionale;
2.8) ai sensi di quanto previsto all’art. 68, comma 4 del DPGR 36/R/2022 nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre.
3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:
– allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
– allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori titolari di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
– codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
– moretta, 10 capi per cacciatore;
– beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
– combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
– starna, 5 capi per cacciatore;
– moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. E’ obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione l’utilizzo della App TosCACCIA. Il massimo contingente abbattibile sul territorio regionale è 420 capi;
– tordo sassello: 200 capi per cacciatore
– cesena: 150 capi per cacciatore.
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l’uso del cane:
4.1) dal 9 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);
4.2) dal 9 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025 l’utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata alle squadre che sono state comunicate all’ATC e ai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;
4.3) dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025 l’utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000. L’eventuale manifestazione di “ondate di gelo”, oppure il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali, nonché mediante messaggistica inviata agli utilizzatori del tesserino venatorio digitale;
4.4) dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025 la caccia vagante, anche con l’utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie;
4.5) dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025, l’utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell’Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4.6) dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025 è consentito altresì l’utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;
4.7) dal 9 dicembre al 30 gennaio 2025 l’uso del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate. Nello stesso periodo è consentito l’uso del “cane limiere” abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata nelle aree non vocate;
4.8) dal 9 dicembre al 30 dicembre 2024 l’uso del cane da seguita è consentito per la caccia al silvilago (minilepre);
4.9) dal 9 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025 è consentito l’utilizzo del cane da tana per la caccia alla volpe;
4.10) il prelievo selettivo delle specie ungulate deve essere svolto senza l’uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati.
5) di stabilire che l’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito nel periodo dal 25 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedì 12.09.2024), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nel periodo dal 18 agosto al 24 agosto tali attività saranno possibili nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica esclusivamente dal sorgere del sole alle ore 11,00.
6) di prendere atto che per l’uso ed il trasporto di munizioni contenenti pallini di piombo nelle zone umide e a 100 metri dalla stesse vige il divieto previsto dalla normativa vigente (normativa europea e Legge 157/92 art. 31 commi 1bis, 1ter, 1quater come introdotti dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023);
7) di disporre, ai sensi della delibera di Giunta regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:
•nel mese di gennaio l’esercizio dell’attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l’eccezione della caccia agli ungulati;
•divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
•divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
•divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythya fuligula) e Combattente (Philomachus pugnax);
•divieto di svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
•divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
•relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell’Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Spatula querquedula), Mestolone (Spatula clypeata), Alzavola (Anas crecca), Moriglione (Aythya ferina), Canapiglia (Mareca strepera), Fischione (Mareca penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus).
8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all’atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il venerdì precedente la terza domenica di settembre di ciascun anno.
9) di disporre altresì che ai sensi della DGR n. 803 del 24.07.2017, l’utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui all’applicazione denominata “TosCaccia” sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo. I cacciatori residenti anagraficamente in Toscana, devono, entro e non oltre il 14 settembre 2024 per l’annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:
a) utilizzare l’App TosCaccia installata sul proprio cellulare al posto del tesserino cartaceo;
b) utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale, disinstallando la App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata.
10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all’articolo 28, comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristico venatorie non sia obbligatoria l’annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento. L’annotazione della casella di “caccia in forma vagante” è opzionale ed è fatta dal cacciatore esclusivamente per contribuire alla raccolta di dati statistici.
11) di stabilire, ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici piani di prelievo adottati con delibere della Giunta regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell’arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all’art. 1, comma 2 della L.R. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l’attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l’applicazione denominata “TosCaccia” o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all’art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all’art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App “TosCaccia”.
12) di stabilire che l’apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, sarà autorizzata e disciplinata con successiva deliberazione. Al fine di assicurare il rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18, comma 2 della L. 157/1992 il calendario venatorio per le specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione oppure una anticipazione della data di chiusura di pari durata dell’arco temporale di apertura anticipata.
13) di approvare l’Allegato Tecnico al Calendario Venatorio 2024/25 (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
14) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate nell’allegato B). Qualora tali disposizioni siano in contrasto con il calendario venatorio si applica la disciplina più restrittiva.
15) di dare atto infine che ai sensi dell’art. 28, comma 11 della l.r. 3/1994 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio.
16) di dare atto che è fatto obbligo per tutti i cacciatori provenienti da altre regioni, di essere registrati e di possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RTCaccia.
Alleghiamo il testo della delibera e gli allegati in formato stampabile: