Gentilissimi,
pervengono alla Presidenza da più parti del territorio quesiti in merito alla validità del libretto di Porto d’armi e della licenza (autorizzazione di Polizia) connessa, per cui si è ritenuto utile riassumere di seguito la situazione in essere alla data odierna, oggetto di circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS/U/005144/12982.D del 13.05.2020 che pure si allega per maggiore intelligenza.
Per effetto della normativa approvata per l’emergenza COVID-19, il 15 maggio è venuta meno la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio; il calcolo di tale durata massima deve pertanto essere ripreso da quella data.
Tutti i provvedimenti ampliativi, comunque denominati, quindi tutte le licenze di polizia – porti d’arma e licenze professionali relative ad armi ed esplosivi, comprese le licenze di trasporto – scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono prorogati per 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza – ossia 31 luglio, salvo proroghe – pertanto, allo stato, sino al 29 ottobre 2020 compreso.
Per quanto riguarda il Porto d’armi, poiché i documenti di riconoscimento ed identità in scadenza o scaduti a partire dal 31 gennaio sono prorogati sino al 31 agosto 2020, il Ministero dell’Interno considera il libretto di porto d’armi e il libretto di riconoscimento delle GPG come compresi tra i documenti di riconoscimento e identità, ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Ne consegue che, nel caso di scadenza di un porto d’armi tra il 31 gennaio e il 31 luglio, il libretto di riconoscimento scadrà il 31 agosto, mentre la licenza – il foglio che accompagna il libretto, che costituisce il reale titolo abilitativo – perdurerà la sua validità sino al 29 ottobre.
Il Ministero sottolinea che, in tal caso, la licenza continua a esplicare i suoi effetti, e quindi consente l’acquisto, la detenzione e il porto delle armi, poiché l’identità personale può essere dimostrata con un altro documento di riconoscimento tra quelli riconosciuti tali dall’art. 25 del succitato d.p.r. n. 445/2000 (carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente).
Piergiorgio Fassini