La Regione, a fronte di alcuni episodi incommentabili, che avevano visto cacciatori di storni sanzionati in quanto, in prossimità dei loro appostamenti, non c’erano sufficienti piante da frutto per essere definite, a detta degli agenti, vigneti, frutteti o oliveti, ha provveduto ad aggiornare la delibera di deroga.
Per questo, si potrà cacciare lo storno, sempre con le stesse modalità: dissuasori, nessun richiamo specifico, ecc… ma anche in prossimità di nuclei vegetazionali sparsi, ovvero piante isolate o in piccoli gruppi, purché con frutto pendente.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l’articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell’esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;
VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle
convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l’esercizio delle deroghe ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;
VISTO in particolare l’articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che il regime di deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 799 del 17/06/2019 con la quale è stato approvato ilpiano di prelievo in deroga della specie storno in conformità agli articoli 19 bis della L. 157/92, art. 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole, dando atto che tale prelievo deve essere effettuato nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri e in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
VISTO in particolare il comma 6 bis dell’art. 19 bis L. 157/92, richiamato nella DGR 799/2019, che relativamente alla specie storno dispone che “… le regioni…con riferimento all’individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l’esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni regionali”;
CONSIDERATO che con la richiesta di parere, inviata all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 21/03/2019 prot. n. 128748 era stato richiesto di consentire il prelievo anche in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi secondo quanto fissato dal comma 6 bis dell’art. 19 bis L. 157/92;
Datto atto che a seguito del parere favorevole di ISPRA sulla delibera di prelievo in deroga della specie storno, approvata con DGR 779/2019, è stata riportata nella parte narrativa la possibilità di effettuare il prelievo in deroga anche in presenza di nuclei vegetazionali produttivi sparsi;
CONSIDERATO che in fase di prima applicazione sono emersi dei dubbi interpretativi con riferimento all’esercizio del prelievo in deroga della specie storno in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi in quanto non espressamente riportati nella parte dispositiva della
DGR 799/2019;
VISTA l’ulteriore richiesta di parere inviata all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 413569 del 07/11/2019;
VISTA nota prot. n. 63921 dell’8.11.2019 con la quale ISPRA ha confermato che il prelievo in deroga della specie storno è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, secondo quanto stabilito dal comma 6 bis dell’art. 19 bis L. 157/92;
RITENUTO quindi necessario, per superare i dubbi interpretativi, specificare che il prelievo in deroga della specie storno, come disciplinato dalla DGR 799/2019, è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, secondo quanto stabilito dal comma 6 bis dell’art. 19 bis L. 157/92 ;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. che nel periodo compreso tra l’1 settembre e il 15 dicembre 2019, è consentito il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) anche in presenza di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri;
2. di mantenere invariate tutte le altre prescrizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 799 del 17/06/2019.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 .
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente