Anche in Toscana arriva la delibera della preapertura, che alleghiamo a seguire. Si caccerà nei giorni 1 e 2 settembre per l’intera giornata. Il primo giorno, sabato, si cacceranno storno, tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia da appostamento fisso o temporaneo e gli acquatici (germano, alzavola e marzaiola) solo da appostamento fisso nei laghi artificiali. Nella giornata di domenica, invece, si potranno cacciare solo storno e corvidi, sempre da appostamento fisso o temporaneo.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;
Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;
Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, relativa all’approvazione del calendario venatorio regionale 2018-2019;
Considerato che l’art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia.
Considerato altresì che ai sensi della predetto articolo 8, comma 1 della l.r. 20/2002, la Giunta Regionale può altresì consentire, nelle suddette giornate, la caccia solo da appostamento fisso all’alzavola, al germano reale e alla marzaiola nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente;
Considerato che ai sensi del predetto articolo 8 della l.r. 20/2002 nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi;
Considerato che ai sensi del predetto articolo 8 della l.r. 20/2002, la Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione”, ed in particolare l’allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l’effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
Considerate le richieste pervenute dai presidenti degli ATC Pistoia 11 e Firenze 5, di non consentire l’apertura anticipata da appostamento fisso all’alzavola, al germano reale e alla marzaiola nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, relativamente al territorio di propria competenza;
Visto il d.p.g.r. 05 settembre 2017, n. 48/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;) ed in particolare l’articolo 5 che autorizza l’esercizio della caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 629 del 11/06/2018 “L.157/92 art.19 bis e L.R. 3/94 art.37 quater – Autorizzazione caccia in deroga della specie Storno (Sturnus vulgaris) su tutto il territorio regionale”, che contempla la possibilità di effettuare il prelievo nelle giornate di apertura anticipata della caccia;
Considerato che nell’Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, relativamente al comprensorio Massa 13, è stata riportata erroneamente la data “Dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2019”;
Visto l’Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, che relativamente al comprensorio Firenze Prato 4 e Firenze Sud 5, riporta la seguente data: “Dal 15 ottobre 2018 al 15 gennaio 2019”.
Viste le richieste di variazione delle date dei periodi di caccia al cinghiale in braccata pervenute dalle associazioni venatorie e dall’Atc, che per una miglior organizzazione del prelievo sulla specie cinghiale nel Comprensorio Firenze Prato 4 e Firenze Sud 5, indicano la seguente data: “Dal 13 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019”.
Ritenuto opportuno variare la data riportata nell’Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, relativamente al comprensorio Firenze Prato 4 e Firenze Sud 5, sostituendola con la seguente data: “Dal 13 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019”.
a voti unanimi
DELIBERA
1) di consentire la caccia da appostamento il giorno sabato 1 settembre 2018, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: storno, tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana;
2) di consentire la caccia esclusivamente da appostamento fisso, nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, il giorno sabato 1 settembre 2018, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: alzavola, germano reale e marzaiola, sul territorio a caccia programmata della Regione Toscana e nelle Aziende Faunistico Venatorie;
3) di consentire la caccia da appostamento il giorno domenica 2 settembre 2018, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: storno, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana;
4) che relativamente al territorio a caccia programmata la caccia nelle predette giornate sia comunque consentita nel solo ATC di residenza venatoria;
5) che relativamente alla caccia sulla specie storno, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 11/06/2018, valgono le seguenti limitazioni:
- a) il prelievo può essere eseguito esclusivamente a una distanza non superiore a 100 metri da vigneti, uliveti e frutteti aventi frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
- b) è vietata la vendita dei soggetti prelevati;
- c) sono vietati i richiami della specie.
6) che, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 3/94, art. 28 comma 9 bis, tutti i capi abbattuti debbono essere annotati nella specifica sezione del tesserino venatorio regionale, subito dopo l’abbattimento accertato;
7) che le giornate di apertura anticipata individuate dal presente provvedimento non sono consentite all’interno delle ZPS (zone di protezione speciale) e nelle ulteriori aree specificatamente indicate nel calendario venatorio 2018-19 di cui alla predetta Delibera della Giunta Regionale n. 767 del 09/07/2018.
8) che nell’Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, relativamente al comprensorio Massa 13, sia sostituita la data riferita al periodo di caccia “Dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2019 con la seguente: “Dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018”;
9) che nell’Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, relativamente al comprensorio Firenze Prato 4 e Firenze Sud 5, sia sostituita la data riferita al periodo di caccia “Dal 15 ottobre 2018 al 15 gennaio 2019” con la seguente: “Dal 13 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA