Arci Caccia Toscana scrive alla Regione Toscana, riguardo all’obbligo di presentazione della pratica di Valutazione di Incidenza Ambientale a cui sono sottoposti gli appostamenti fissi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000: con la L.R. n. 50/2017 art. 13 è stata modificata la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”introducendo all’art. 136 “Attività di libera edilizia”, cioè interventi realizzabili senza titolo abilitativo, “l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale.
I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;” ossia gli appostamenti fissi per la caccia alla selvaggina migratoria che, ai sensi del citato articolo della L.R. 3/94 devono avere le seguenti caratteristiche: 6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (195) che disciplinano l’attività edilizia, è consentita a condizione che i manufatti stessi: a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi; b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione; c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione; d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. Ai sensi della L.R. 30/2015 artt. 88 e 89 gli interventi realizzati all’interno dei pSIC e dei siti della Rete Natura 2000 sono assoggettati a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Peraltro la stessa Legge all’art. 91 comma 1 let. c) prevede che la Giunta Regionale “con deliberazione, definisce altresì, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, ulteriori casi di esclusione o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione”. Quindi la Giunta può prevedere casi di esclusione dalla procedura VIncA, cosa che ha fatto con Delibera di Giunta Regionale del 12/02/2018 n. 119 (pubblicata sul BURT n.8 del 21-02-2018):“L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l’attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana.” in particolare l’allegato “A” a tale Delibera, che elenca, ai sensi del citato art. 91 L.R. 30/2015, gli interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i Siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana e quindi da escludersi dalla procedura VIncA, tra i quali: “q) interventi di realizzazione di nuovi capanni di caccia, a condizione che siano realizzati nel periodo 15 agosto – 1 marzo e che la loro esatta ubicazione sia stata prevista nella pianificazione faunistico-venatoria vigente e nella relativa valutazione di incidenza”. Con una nota prot. 223321 del 24/04/2018 il Responsabile del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare ha posto un apposito quesito al Settore “Tutela della Natura e del mare” circa tale nuova disciplina, nella fattispecie se i Piani Faunistico Venatori approvati dalle varie Province ed attualmente vigenti siano utili ad escludere la procedura VIncA per gli appostamenti fissi ricadenti nei Siti di Rete Natura 2000, facendo comunque presente che non è contemplato nella attività di pianificazione faunistico venatoria il livello meramente autorizzativo della esatta ubicazione dei singoli appostamenti all’interno del territorio agro silvo pastorale, dove invece è dato spazio alla più ampia valutazione delle aree dove gli appostamenti fissi possono o non possono essere collocati; La risposta a tale quesito espressa dal Responsabile del Settore “Tutela della Natura e del mare” della Direzione Ambiente ed Energia, prot. 236644/P.130.040 del 04/05/2018, afferma la necessità che l’ubicazione dei singoli appostamenti posti all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 o in prossimità di essi, debba essere sottoposta alla procedura di VIncA di cui agli artt. 88 ed 89 della LR 30/2015. Ciò in virtù del fatto che la Delibera 119/2018 prevede una esclusione parziale a condizione che l’esatta ubicazione dei capanni sia stata prevista nella pianificazione faunistico – venatoria e nella relativa valutazione di incidenza. Tuttavia nel predisporre la citata Delibera non si è tenuto conto delle caratteristiche di tali manufatti che per loro natura hanno un bassissimo se non nullo impatto sull’ambiente. Si tratta di strutture di piccole dimensioni, assimilabili ad esempio alle strutture derogate dal punto e) dell’Allegato A della Delibera 119/2018 quali pergolati, gazebo, arredi da giardino e piccoli manufatti con funzioni accessorie semplicemente appoggiati o ancorati al suolo.
Sono costruiti con materiali tipo legno o al massimo strutture tubolari, non comportano volumetrie, consumo e/o impermeabilizzazione del suolo o movimenti di terra; devono essere smantellati alla scadenza dell’autorizzazione e le operazioni di costruzione e smantellamento sono semplici e non impattanti (non sono necessari macchinari ma tutto avviene manualmente ed in breve tempo). Si tratta di strutture che non impattano in nessun modo sulla vita e le attività degli animali selvatici (salvo il periodo di prelievo limitato a specie cacciabili e secondo precise limitazioni) in quanto costruiti proprio per essere non percepibili e non disturbanti per la fauna. Nella costruzione e nel loro utilizzo non si producono rifiuti se non le piccolissime
quantità di rifiuti solidi urbani (es. bossoli) che gli utilizzatori sono tenuti per legge a raccogliere e smaltire. In definitiva gli appostamenti fissi di caccia sono strutture che possono rientrare a pieno titolo in quanto previsto dall’art. 91 comma 1 lettera c) della L.R. 30/2015 in quanto non atti a determinare incidenze significati sulle specie e sugli habitat dei siti Rete Natura 2000 né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi. Una modifica della Delibera 119/2018 che inserisca gli appostamenti fissi nel regime di non applicazione della VIncA eviterebbe un aggravio burocratico e di costi del tutto inutili alla luce delle caratteristiche di tali strutture sopra ricordate.
Firenze, 10 luglio 2017