La Toscana da domenica torna in zona arancione. Nella speranza che si tratti di una breve parentesi, ricordiamo che resta in corso di validità l’ordinanza 117 per ciò che riguarda caccia e addestramento cani, mentre per quanto riguarda i piani di controllo ci si deve attenere al contenuto dell’ordinanza 121.
Questo è uno stralcio dell’Ordinanza 117 contenente le disposizioni per l’attività venatoria:
14. E’ consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per militare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
– nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
– nell’ATC di residenza venatoria;
– nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
– nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
– negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
15.L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
E questo lo stralcio dell’Ordinanza 121 relativo alle operazioni di controllo:
Disposizioni per gli interventi di controllo e contenimento faunistico: Gli interventi di controllo e contenimento faunistico di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 e 3 della l.r. 70/2019 sono attuati dalla Polizia provinciale anche tramite soggetti di cui all’art. 51 della L.R. 3/94 e dal personale da questi delegato e coordinato in tutto l’arco delle 24 ore, secondo la tempistica prevista nei piani di controllo approvati dalla Giunta regionale. E’ consentita l’apertura dei centri di sosta e sono consentiti gli spostamenti del personale preposto agli interventi di controllo e contenimento faunistico e alla gestione dei centri di sosta anche nell’arco temporale 22:00-5:00. In relazione alla classificazione del territorio della Regione Toscana nello scenario di tipo 2 (zona arancione) e tipo 1 con rischio elevato di cui all’articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021, agli interventi di controllo e contenimento faunistico, oltre alle disposizioni delle presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza n. 117/2020.