Viste le numerose interpretazioni e voci circolate sul corretto utilizzo della possibilità di cacciare 5 giorni a settimana durante i mesi di ottobre e novembre la Regione ha emesso questa nota esplicativa…
Oggetto: giornate di caccia continuative
A seguito di vostra specifica domanda, lo scrivente esprime la propria valutazione tecnica sulla base dell’esperienza maturata in 25 anni di applicazione della LR 3/1994.
In merito all’utilizzo delle giornate continuative di caccia nel periodo 1.10 – 30.11, si osserva quanto segue.
L’art. 1, comma 3 della lr 20/2002, recita:
Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore , per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di
caccia a propria disposizione per l’intera stagione venatoria. La norma consente quindi di usufruire di 5 giorni di caccia alla settimana da appostamento per la caccia alla selvaggina migratoria. Tali giornate andranno a scalare dal cumulo delle giornate cacciabili a disposizione del cacciatore nel periodo intercorrente dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, considerando 3 giorni alla settimana. Quindi un totale di circa 60 giornate complessive, dalle quali scalare quelle utilizzate in questo periodo.
Ma detta norma consente anche, o almeno non vieta, che un cacciatore possa dedicare le giornate di lunedi, mercoledi e giovedi alla caccia
vagante, utilizzando poi il sabato e la domenica per la sola caccia alla migratoria da appostamento.
Mi spiego meglio: la 157 consente di cacciare 3 gioni alla settimana, con la specifica contenuta nel comma 6 dell’art. 18, che recita:
Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto
conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. Quindi la norma consente di cacciare in qualsiasi forma per 3 giorni, iniziando dal lunedi, primo giorno della settimana. Il “superamento” dei 3 giorni, portandoli a 5, può avvenire solo in determinate condizioni:
1. nel periodo 1/10, 30/11.
2. da appostamento per la selvaggina migratoria.
3. le giornate utilizzate in questo periodo vanno comunque a scalare dal “pacchetto” di giornate a disposizione di ogni cacciatore.
4. consentendo il superamento dei 3 giorni, la norma consente di utilizzare gli altri 2 settimanali solo ed esclusivamente per la caccia
da appostamento.
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro,
Saluti
Paolo Banti